Costituzioni del Cardinale Ugolino 1219

 

3. Affinché voi imitiate gli esempi di coloro che generosamente hanno servito il Signore e che hanno saputo coronare i felici inizi della loro santa vita con una ancor più felice perseveranza finale; affinché il vostro ordine, fondato e costruito su Cristo...

Vi consegniamo, perché dobbiate osservarla, la Regola di San Benedetto, la quale è comunemente riconosciuta come scuola che porta alla perfezione delle virtù con la caratteristica di una estrema discrezione. Essa fu adottata con grande devozione, fin dagli inizi, da santi monaci e fondatori di Ordini; fu approvata e raccomandata dalla curia romana.

Voi l’osserverete in tutto ciò che non è contrario alla forma di vita che vi abbiamo dato e secondo la quale avete deciso di vivere la vita che vi è propria.

4. È opportuno e conveniente che tutte quelle che, dopo aver disprezzato e abbandonato la vita del secolo, vorranno chiedere di vivere per sempre nel vostro ordine, osservino con fervore questa forma e disciplina di vita. Esse dovranno vivere rinchiuse per tutta la loro vita; una volta entrate in un monastero di quest’ordine e indossato l’abito religioso, esse non potranno più ottenere né permesso né facoltà di uscire, salvo che per essere inviate a fondare od erigere un monastero dello stesso Ordine.

Le defunte, siano esse monache o sorelle, che abbiano emesso la professione, saranno sepolte, per quanto convenga, entro la clausura.

5. Per quanto riguarda l’ufficio divino, sia di giorno che di notte, si osservi quanto segue: quelle che saranno capaci di leggere i salmi, recitino l’uffico regolare. Se sapranno cantare, sarà loro permesso di cantare l’ufficio nelle ore stabilite a lode del Signore dell’universo, ma sempre con la più grande modestia e il più grande rispetto, con umiltà e devozione, per il bene ed a edificazione di coloro che ascolteranno. Quelle che non conoscono i salmi reciteranno con devozione, nelle ore dell'ufficio, il Padre Nostro, secondo l’uso, a lode del loro creatore.

 

Se ci fossero suore giovani o più avanzate in età che manifestassero capacità intellettuali e che siano umili, l’abbadessa farà loro insegnare le lettere affidandole ad una maestra idonea e discreta.

 

6. Da tutte le suore sarà osservato il silenzio continuo e con tale esattezza che esse non potranno parlare, senza pernesso, né tra di loro né con qualche altra persona, ad eccezione di coloro cui sarà stato imposto l’incarico di insegnare o un altro incarico che non si può adempiere senza parlare.

7. Per quanto riguarda il digiuno si osserverà quanto segue: tutte le suore praticheranno sempre il digiuno quotidiano. Per di più si asterranno dal vino e dal brodo di carne tutti i mercoledì e i venerdì fuori di quaresima a meno che in quel giorno non ricorra la solennità di un santo.

A pranzo, in quei giorni, cioè il mercoledì e il venerdì, alle suore si offriranno frutta o verdura, se ce ne sono. Digiuneranno a pane ed acqua quattro giorni alla settimana durante la grande quaresima; tre giorni nella quaresima di S. Martino, e così pure, se lo vorranno, nelle vigilie solenni.

10. Quanto all’entrare in monastero, ordiniamo tassativamente e rigorosamente che nessuna abbadessa o suora lasci pentrare qualcuno in monastero, sia religioso o civile, a qualunque rango questi appartiene. Assolutamente nessuno sia autorizzato ad entrare in monastero, ad eccesione di color che ne avranno avuto autorizzazione dal Sommo Pontefice, da noi, o da colui che, dopo di noi, verrà incaricato dal Sommo Pontefice ad occuparsi di voi…

 

11. Nei monasteri che hanno il loro cappellano particolare, questi deve essere una persona religiosa nel contegno e nel modo di vivere, di buona riputazione e non deve essere troppo giovane ma in una età conveniente.

 

Se ci fosse bisogno d’aiuto per scavare la fossa o aprire la tomba o richiuderla, si accorderà il permesso di entrare sia al cappellano sia ad un uomo onesto esperto in quei lavori. Per il resto non si azzardi mai ad entrare in monastero.

Se una suora volesse parlargli in confessione, l’ascolti attraverso il parlatorio ove pure lei parlerà. Non si parlerà mai attraverso la grata di ferro che serve per ricevere la comunione e per assistere all’ufficio, a meno che una ragionevole causa o una necessità urgente spingano a darne l’autorizzazione; questo però deve accadere molto di rado. All’interno di queste grate sia apposto un panno di modo che la suora dall’interno non possa vedere niente all’esterno, in cappella.

Siano pure munite di porte di legno con serrature di ferro e una spranga; queste rimarranno sempre chiuse e si apriranno solo per i motivi indicati sopra o per ascoltare, in certe circostanze, la parola di Dio, che verrà loro offerta in Cappella da una persona capace e raccomandabile da parte sua per la sua fede, buona riputazione e dottrina.

 

 

§ Ricerche on-line.

 

§ Franciscan Women: the Bibliography

 

§ Franciscan Women: an Encyclopedia

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